Prescrizione Farmaci

Regole: Il MMG, nella prescrizione di un farmaco, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, nonché alle vie e modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute (Art.3 comma1 L.94 - 8 Aprile 1998).

Alla data attuale (2013, Febbraio) è concessa la prescrizione in "Fascia A" di 2 soli pezzi di farmaco a ricetta e di 3 pezzi per quanti sono esenti per patologia specifica relativa ad una determinata serie di farmaci (per es. quelli per la cura della ipertensione), ad eccezione per gli antibiotici per via iniettiva per i quali è previsto un massimo di 6 pezzi per ricetta.

Deroghe - Il MMG, sotto sua responsabilità, dopo aver informato esaustivamente il paziente ed averne acquisito il consenso scritto può usare un determinato farmaco in commercio in modo diverso dalle indicazioni e dal tipo di somministrazione e dalla modalità di utilizzo autorizzate dal Ministero della Salute: questo può verificarsi quando il MMG stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il Paziente non possa venir utilmente trattato con altri farmaci per i quali siano giàapprovate tali indicazioni di utilizzo che intende perseguire.

Inoltre l'impiego di farmaci in modo diverso da quanto previsto dal Ministero della Salute deve essere noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Art.3 comma 3 L 94 - 8 Aprile 1998).

Uso di un Farmaco in modo diverso da quanto previsto dal Ministero della Salute - Il ricorso del MMG (o dello Specialista) a prescrizione di farmaci in modo diverso da quanto indicato al paragrafo precedente NON comporta diritto all'erogazione di medicinali a carico del SSN per il Paziente. Quindi anche un farmaco di fascia A, se usato in modo diverso da quanto previsto e autorizzato dal Ministero, diventa di fascia C, con costo a carico del paziente: un esempio classico è quello dei farmaci anti-infiammatori che possono essere prescritti in fascia A solo per forme flogistiche documentabili (artrosi, artriti) e non per curare altre patologie quali la la cefalea o la dismenorrea.

Durata delle prescrizioni - Farmaci in "Fascia A " (a carico del SSN) e prescritti su ricettario regionale: validità 30 giorni. La prescrizione deve essere consegnata presso una Farmacia della Regione di appartenenza. Fuori regione la ricetta mantiene il suo valore di Atto Medico, ma il costo è a carico del paziente.

Farmaci in "Fascia C” (non concedibili dal SSN) prescritti su ricettario bianco: validità 30 giorni, con costo a totale carico dell'Assistito (D. L 219, 24/04/06), tranne deroghe per Pazienti in ADI affetti da gravi patologie qualora sia riconosciuta dalla ASL la necessità della dispensabilità di un certo farmaco per un determinato paziente con fornitura da parte della ASL stessa (se disponibile)

Prescrizione di Farmaci non in commercio in Italia - La richiesta di importazione di farmaci non presenti in commercio in Italia viene accettata solo nel caso in cui - su dichiarazione del Medico - risulti che:

- il "farmaco in oggetto" non sia sostituibile da altri farmaci già registrati e/o commercializzati in Italia

- non contenga sostanze stupefacenti o psicotrope

- l’utilizzo del farmaco avverrà sotto la responsabilità diretta del Medico richiedente

- sia stato ottenuto il consenso informato scritto e sottoscritto del Paziente cui è destinato il farmaco

Raccolta tale documentazione occorre rivolgersi agli Uffici della Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera preposti al rilascio del nulla osta all'importazione di medicinali venduti in Paesi esteri e spediti su richiesta del Medico curante.

Tuttavia, data l'attuale facilità di accesso agli Stati confinanti con l'Italia, questa norma ha perso parte della sua

pregnanza.

Ulteriori informazioni

Direzione Generale della Valutazione Medicinale e Farmacovigilanza

Centralino del Ministero della Salute: 06-59941